Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte

Programma di Formazione Continua e Certificato di Capacità per Medici di Fiducia

Art. 1 Principio e ambito

Il possessore del certificato di capacità come medico di fiducia (SGV) è obbligato alla formazione secondo l’Art 4 del "programma del possessore del certificato come medico di fiducia".

Art. 2 Accreditamento dei punti

  1. I possessori del certificato di capacità come medico di fiducia, secondo l’Art 4 del programma del medico di fiducia, devono effettuare e poter dimostrare una formazione della durata di 3 anni per un totale di 6 giorni.
  2. Per la registrazione delle ore di formazione è competente la commissione per la formazione continua SGV.
  3. Eventuali ricorsi sono da inoltrare alla commissione per la formazione continua SGV.

Art. 3 Valutazione

  1. Come formazione sono da tenere in considerazione formazione continua e aggiornamento. Entrambe vengono conteggiate allo stesso modo.
  2. Manifestazioni della SGV o altre manifestazioni di organizzazione nazionale o internazionale che hanno equivalenti programmi di formazione continua o aggiornamenti, vengono conteggiati con 3 ore di formazione continua per ogni ½ giornata. L’intera formazione obbligatoria prevede perciò 36 ore (crediti) entro un periodo di 3 anni.
  3. La partecipazione a circoli di qualità sul tema “medicina assicurativa” presso altre giornate di formazione vengono conteggiate allo stesso modo.
  4. Manifestazioni di altre organizzazioni vengono conteggiate secondo i seguenti criteri con 3 ore di formazione per ½ giornata:
    1. Si tratta di un’attività per medici.
    2. Il tema della giornata è strettamente legato alla medicina assicurativa.
  5. Per garantire la qualità del contenuto della formazione continua (Art. 4 del programma di formazione), saranno riconosciuti al massimo la metà dei punti necessari per la formazione continua durante l’attività (Art. 3, paragrafo 4).
  6. Manifestazioni che non esaudiscono i criteri dell’Art. 3 paragrafo 4, verranno valutate e riconosciute dalla commissione di formazione.

Art. 4 Conferma

  1. La conferma di partecipazione alla formazione di base e formazione continua della SGV avviene tramite la lista di partecipazione.
  2. La conferma di partecipazione a manifestazioni che non vengono offerte dalla SGV avviene in analogia con le regole attuali dell’FMH.

Art. 5 Attestato

  1. Il possessore dell’attestato di capacità compila per uso personale un attestato che gli verrà messo a disposizione dal segretariato SGV.

Art. 6 Certificazione

  1. A formazione completata, la SGV rilascerà ad ogni partecipante un certificato di capacità.
  2. Vale in concreto la dichiarazione personale per via SGV che mette a disposizione un Internettool tramite la loro Homepage.
  3. La commissione per la formazione di base e formazione continua della SGV si riserva il diritto di fare dei controlli non precedentemente annunciati (blitz).
  4. Qualora l’obbligo di formazione continua non verrà esaudito, potrà venir presa in considerazione un’altra unica possibilità per un anno.
  5. Qualora entro tale periodo l’obbligo di formazione continua non fosse ancora avvenuto, avviene l’annullamento del certificato di formazione .
  6. Le opzioni per eventuali ulteriori certificazioni verranno discusse individualmente.

Art. 7 Tasse

  1. Per i soci della SGV non viene chiesta alcuna tassa per la registrazione di punti per la formazione continua.
  2. Per coloro che non sono soci, i quali operano nel ramo della certificazione del proprio certificato di formazione, e che volessero farsi conteggiare i punti e così registrarli, verrà richiesta una tassa annuale che ammonta alla quota annuale.

Art. 8 Conclusioni

  1. Il programma di formazione è stato accolto dall’assemblea della SGVcon effetto 01.01.2010.

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